Art. 13 · Sede, sessioni e quorum
Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 13

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Sede, sessioni e quorum

In vigore dal 4 giu 1989
Sede, sessioni e quorum 1) La sede del consiglio è Londra, salvo decisione contraria del consiglio. 2) Il consiglio si riunisce durante ciascuna annata agricola almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente e lo esigano le disposizione della presente convenzione. 3) Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almento il 10% dei voti o c) dal comitato esecutivo. 4) Ad ogni riunione del consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell', la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori è necessaria per costituire il quorum.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-13