Convenzioni
Art. 25
25 / 26In vigore dal 28 mag 1989
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifica in tutto o in parte la presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte da un Membro della nuova Convenzione modificata comporterà ipso iure, nonostante quanto previsto all' di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, subordinatamente al fatto che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore,
b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione modificata, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la Convenzione modificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-25