Art. 22
Convenzioni

Art. 22

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In vigore dal 28 mag 1989
1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli saranno state comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-22