Convenzioni
Art. 13
13 / 26In vigore dal 28 mag 1989
Debbono essere compilate, per i nuclei familiari privati o famiglie di ogni categoria e dimensione, statistiche concernenti le spese domestiche o, se opportuno, le spese delle famiglie, e, se possibile, i redditi domestici o, se opportuno, i redditi delle famiglie, in modo tale da configurare il paese nella sua globalità.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-13