Convenzioni
Art. 1
1 / 26In vigore dal 28 mag 1989
TRADUZIONE NON UFFFICIALE
CONVENZIONE 160 CONVENZIONE SULLE STATISTICHE DEL LAVORO
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 7 giugno 1985, nella sua settantunesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 63) sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Considerando che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, il venticinque giugno millenovecentottantacinque, la seguente convenzione, la quale sarà denominata Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985.
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare con regolarità, statistiche di base del lavoro le quali dovranno, in considerazione delle sue risorse, includere gradualmente i seguenti settori:
a) popolazione attiva, impegno, disoccupazione se opportuno, e, qualora possibile, sotto-occupazione apparente,
b) struttura e ripartizione della popolazione attiva, al fine di poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di base;
c) guadagni medi e durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) e, se opportuno, i tassi salariali riferiti al tempo e alla durata normale del lavoro;
d) struttura e ripartizione dei salari;
e) costo della mano d'opera;
f) indici dei prezzi al consumo;
g) le spese domestiche e, se opportuno, le spese delle famiglie nonché, se possibile, i redditi domestici o, se del caso, i redditi delle famiglie;
h) le lesioni professionali e, per quanto possibile, le malattie professionali;
i) le conflittualità di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;189#art-c-1