Art. 8 · Impegno all'assistenza giudiziaria.
AccordoParte III

Art. 8

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Impegno all'assistenza giudiziaria.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Impegno all'assistenza giudiziaria). 1) Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo. 2) L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acqusizione di altre prove.
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