Accordo›Parte III
Art. 8
8 / 31Impegno all'assistenza giudiziaria.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Impegno all'assistenza giudiziaria).
1) Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2) L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acqusizione di altre prove.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-8