Accordo›Parte II
Art. 6
6 / 31Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali).
I cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono in qualità di attori innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte saranno dispensati dalla cautio judicatum solvi qualora abbiano la residenza o domicilio nel territorio di una delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-6