Accordo›Parte VI
Art. 27
27 / 31Domande di esecuzione.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Domande di esecuzione).
1) La domanda di esecuzione di una decisione può essere presentata presso l'autorità giudiziaria di prima istanza della Parte richiedente. L'inoltro all'autorità giudiziaria della Parte richiesta avviene per il tramite dei Ministeri della Giustizia.
2) Alla domanda devono essere allegati:
a) copia della decisione con l'attestazione del valore di cosa giudicata e della forza esecutiva;
b) attestazione che la parte soccombente è stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
c) traduzione autenticata dei documenti indicati alle lettere a ) e b) nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-27