Accordo›Parte V
Art. 20
20 / 31Estensione dell'assistenza.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Estensione dell'assistenza).
1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte.
2) Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attività professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari.
3) L'assistenza per i minorenni comprende anche:
a) l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo;
b) l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternità ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-20