Art. 20 · Estensione dell'assistenza.
AccordoParte V

Art. 20

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Estensione dell'assistenza.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Estensione dell'assistenza). 1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte. 2) Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attività professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari. 3) L'assistenza per i minorenni comprende anche: a) l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo; b) l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternità ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.
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