Art. 19 · Trasmissione di atti di stato civile su richiesta.
AccordoParte IV

Art. 19

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Trasmissione di atti di stato civile su richiesta.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Trasmissione di atti di stato civile su richiesta). Nei limiti previsti dalla propria legislazione in materia, ciascuna Parte, su motivata domanda, e in esenzione da spese, trasmette all'altra, per via diplomatica, gli atti di stato civile riguardanti i cittadini di tale Parte e relativi ad eventi anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, e comunica, tramite i Ministeri della Giustizia, le decisioni giudiziarie concernenti lo stato civile dei cittadini di quest'ultima Parte.
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