Accordo›Parte III
Art. 13
13 / 31Protezione dei testimoni e degli esperti.
In vigore dal 28 mag 1989
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(Protezione dei testimoni e degli esperti).
1) Il testimone o il consulente, quale che sia la sua cittadinanza, che a seguito di citazione comunicatagli dalla Parte richiesta compare dinanzi ad una autorità giudiziaria della Parte richiedente, non può essere perseguito penalmente o arrestato per un reato che egli abbia commesso prima di varcare il confine della Parte richiedente, nè potrà essere eseguita nei suoi confronti alcuna sentenza penale in precedenza emanata.
2) Un testimone o consulente perde la protezione di cui al comma precedente se non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro 5 giorni dalla data in cui gli sia stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria, salvo che il prolungarsi della permanenza sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-13