Art. 10 · Lingue.
AccordoParte III

Art. 10

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Lingue.

In vigore dal 28 mag 1989
. (Lingue). Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-10