Accordo›Parte III
Art. 10
10 / 31Lingue.
In vigore dal 28 mag 1989
.
(Lingue).
Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;188#art-a-10