Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mag 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro dei trasporti PRANDINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 9 giugno 1989. -------------------------------------------------------
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