Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 apr 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.
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