Protocollo
Art. 1
32 / 34In vigore dal 28 apr 1989
PROTOCOLLO FINALE
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'italia e il Regno del belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.
1. All', paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
2. Le disposizioni dell', paragrafi 1,b e 2,b non si applicano quanto il beneficiario dei redditi possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti.
3. Le disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti:
a) per quanto riguarda il Belgio:
- la Società nazionale delle Ferrovie belghe (la Societè nationale des Chemins de fer belges);
- l'Azienda di Stato delle Poste (la Regie des Postes);
- l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la Regie des Telegraphes et des Telephones);
- il Commissariato generale al Turismo (le Commissariat general au Tourisme);
- l'Ufficio belga del Commercio estero (l'Office belge du Commerce exterieur);
b) per quanto riguarda l'Italia:
- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane;
- le Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni;
- l'Ente nazionale italiano per il Turismo;
- l'Istituto per il Commercio estero.
4. Le disposizioni dell' non possono essere interpretate nel senso di impedire al Belgio:
a) di tassare con l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una società residente dell'italia o di una associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia, a condizione che l'aliquota predetta non ecceda quella massima applicabile agli utili delle società residenti del Belgio;
b)di prelevare il "precompte mobilier" sui dividendi relativi ad una partecipazione che si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa di cui disponga in Belgio una società residente dell'italia o un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia e che sia imponibile come persona giuridica in Belgio.
5. All', primo paragrafo, il periodo "indipendentemente dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze di rimborso presentate in base all'" deve essere interpretato nel senso che il contribuente non può richiedere l'attivazione della procedura amichevole se non dopo aver instaurato la procedura contenziosa nazionale o aver presentato un'istanza di rimborso in base all'.
Fatto a Roma il 29 aprile 1923 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
(Firma illeggibile)
Per il Regno del Belgio
(Firma illeggibile)
Visto, il Ministro degli affari esteri
Andreotti
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATA A ROMA IL 29 APRILE 1983.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Desiderosi di modificare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, hanno deciso di concludere un Protocollo aggiuntivo a tale Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. RENATO RUGGIERO, DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
S.E. JOSEPH TROUVEROY, AMBASCIATORE DEL REGNO DEL BELGIO
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il paragrafo 3 del Protocollo finale alla Convenzioni alla tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, è sostituito dalle seguenti disposizioni:
3. Le disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti:
a) per quanto riguarda il Belgio:
- La Società nazionale delle Ferrovie Belghe (la Societè nationale des Chemins de fer Belges);
- l'Azienda di Stato delle Poste (la Regie des Postes);
- l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la Regie des Telegraphes et des Telephones);
- il Commissariato generale al Turismo (le Commissariat general au Tourisme);
- l'Ufficio belga del Commercio estero (l'Office belge du Commerce exterieur);
- la Banca nazionale del Belgio (la Banque nationale del Belgique);
b) per quanto riguarda l'Italia:
- l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- l'Ente nazionale italiano per il Turismo;
- l'Istituto per il Commercio Estero;
- la Banca d'Italia".
Storico versioni
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