Art. 7 · UTILI DELLE IMPRESE
Convenzione

Art. 7

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UTILI DELLE IMPRESE

In vigore dal 28 apr 1989
UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. In mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probanti che consentano di determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno Stato contraente da attribuire alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta può in particolare essere applicata in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione interna, tenuto conto degli utili normali di analoghe imprese dello stesso Stato, svolgenti la stessa attività o attività analoghe in condizioni identiche o analoghe. Tuttavia, se questo metodo è causa di una doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione. Nell'eventualità considerata nel capoverso precedente, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione possono anche essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, purchè il risultato così ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedente, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-7