Art. 27 · ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE
Convenzione

Art. 27

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ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE

In vigore dal 28 apr 1989
ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza ai fini della notifica e della riscossione delle imposte specificate all', delle soprattasse ed addizionali di tali imposte nonché degli interessi e spese ad esse relativi. 2. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato contraente, l'autorità competente dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni legali e regolamentari applicabili alla notifica ed alla riscossione di dette imposte di quest'ultimo Stato, la notifica e la riscossione dei crediti fiscali di cui al primo paragrafo che siano esigibili nel primo Stato. Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato richiesto e questo non è obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente. 3. Le richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale dei titoli esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle decisioni passate in giudicato. 4. Per quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame l'autorità competente di uno Stato contraente può, al fine di salvaguardare i propri diritti, chiedere all'autorità dell'altro Stato contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo; le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, mutatis mutandis, a tali misure. 5. L', terzo, quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica ugualmente alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo, delle autorità competenti dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-27