Art. 25 · PROCEDURA AMICHEVOLE
Convenzione

Art. 25

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PROCEDURA AMICHEVOLE

In vigore dal 28 apr 1989
PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze di rimborso presentate in base all', sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura o della riscossione dell'imposta alla fonte, che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Esse si consulteranno, altresì, sulle misure amministrative necessarie all'esecuzione delle disposizioni della Convenzione e in particolare sulla documentazione da presentare da parte dei residenti di ciascuno Stato al fine di beneficiare nell'altro delle esenzioni o riduzione d'imposta previste nella presente Convenzione.
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