Art. 18 · PENSIONI
Convenzione

Art. 18

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PENSIONI

In vigore dal 28 apr 1989
PENSIONI Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148#art-c-18