Convenzione
Art. 4
4 / 27Obbligo delle Parti
In vigore dal 21 mar 1989
Obbligo delle Parti
1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.
2. Dette misure debbono essere adottate al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-4