Convenzione
Art. 27
27 / 27Notifiche
In vigore dal 21 mar 1989
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed ad ogni Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
a. ogni firma
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione e di adesione
c. ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli della stessa.
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione ad essa relativa.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 1981, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-27