Art. 26 · Denuncia
Convenzione

Art. 26

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Denuncia

In vigore dal 21 mar 1989
Denuncia 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-26