Convenzione
Art. 23
23 / 27Adesione di Stati non membri
In vigore dal 21 mar 1989
Adesione di Stati non membri
1. Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla stessa con una decisione presa alla maggioranza quale prevista all' d. dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Storico versioni
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