Art. 22 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 22

22 / 27

Entrata in vigore

In vigore dal 21 mar 1989
Entrata in vigore 1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno nel mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente. 3. Per ogni Stato membro che esprimerà il proprio assenso ad essere vincolato dalla convenzione, successivamente essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-22