Art. 15 · Garanzie relative all'assistenza prestata dalle Autorità designate
Convenzione

Art. 15

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Garanzie relative all'assistenza prestata dalle Autorità designate

In vigore dal 21 mar 1989
Garanzie relative all'assistenza prestata dalle Autorità designate 1. Una autorità designata da una Parte che ha ricevuto alcune informazioni da un'autorità designata da un'altra Parte, a corredo di una domanda di assistenza o in risposta ad una domanda di assistenza inoltrata da essa stessa, non potrà far uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella domanda di assistenza. 2. Ogni Parte curerà che le persone che appartengono o che agiscono in nome dell'autorità designata siano assoggettate a opportuni vincoli di segretezza o di riservatezza nei confronti di tali informazioni. 3. In nessun caso una autorità designata sarà autorizzata a presentare, ai sensi dell', paragrafo 2, una domanda di assistenza in nome di una persona interessata che sia residente all'estero, di sua propria iniziativa e senza il consenso espresso di detta persona.
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