Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 16 mar 1989
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI . Ciascuna Parte s'impegna a: 1. prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali e locali, e nei limiti dei bilanci disponibili, un supporto finanziario dei poteri pubblici ai lavori di manutenzione e di restauro del patrimonio architettonico situato sul suo territorio; 2. ricorrere, se del caso, a disposizioni fiscali che possano favorire la conservazione di detto patrimonio; 3. incoraggiare le iniziative private in materia di manutenzione e di restauro di detto patrimonio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-6