Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 16 mar 1989
. Ciascuna Parte s'impegna a vietare lo spostamento di tutto o di parte del monumento tutelato, tranne che nei casi in cui la salvaguardia materiale di detto monumento lo esiga in modo inderogabile. In tal caso, l'autorità competente dovra prendere i provvedimenti necessari per lo smontaggio, il trasferimento e la ricomposizione del monumento in un luogo appropriato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-5