Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 16 mar 1989
. Le disposizioni della presente Convenzione non sono pregiudiziali all'applicazione di disposizioni specifiche più favorevoli alla tutela dei beni di cui all' contenute nel: - la Convenzione relativa alla protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972; - la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969.
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