Convenzione
Art. 19
22 / 30In vigore dal 16 mar 1989
.
Le Parti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali dai quali sono vincolati, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio architettonico, anche nel settore della formazione permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-19