Art. 14
Convenzione

Art. 14

17 / 30
In vigore dal 16 mar 1989
PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI . Ciascuna Parte, al fine di assecondare l'azione dei poteri pubblici a favore della conoscenza della protezione, del restauro, della manutenzione, della gestione e dell'animazione del patrimonio architettonico, s'impegna a: 1. costituire, nelle varie fasi dei processi decisionali, delle strutture d'informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettività locali, gli istituti ed associazioni culturali ed il pubblico; 2. favorire lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni a scopo non lucrativo che operano nel settore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-14