Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 16 mar 1989
. Per agevolare l'attuazione di dette politiche, ciascuna Parte s'impegna a sviluppare, nell'ambito della propria organizzazione politica e amministrativa, un'effettiva cooperazione a vari livelli dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
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