Art. 7 · Accordi di fedeltà.
Convenzione

Art. 7

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Accordi di fedeltà.

In vigore dal 16 mar 1989
- Accordi di fedeltà. 1) Le compagnie di navigazione conferenziate hanno il diritto di concludere ed applicare accordi di fedeltà con i caricatori nella forma e nei termini che saranno stabiliti a mezzo di consultazione tra la Conferenza e le organizzazioni di caricatori o rappresentanti di caricatori. Questi accordi di fedeltà devono contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti dei caricatori e dei membri della Conferenza. Essi sono basati sul sistema contrattuale o su qualsiasi altro sistema egualmente legittimo. 2) Qualunque sia l'accordo di fedeltà, il tasso di nolo applicabile ai caricatori fedeli sarà fissato entro una scala determinata di percentuali del tasso di nolo applicabile agli altri caricatori. Quando una variazione nella differenza tra i due tassi causa un aumento nelle tariffe applicate ai caricatori, essa può' entrare in vigore solo dopo 150 giorni che la notizia sia stata data ai caricatori o secondo la pratica regionale e/o l'accordo concluso. Le controversie connesse con una variazione delle differenze dovranno essere regolate come previsto negli accordi di fedeltà. 3) L'accordo di fedeltà deve contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti e le obbligazioni dei caricatori e delle compagnie di navigazione conferenziate secondo, inter alia, le seguenti norme: a) la responsabilità del caricatore varrà per i carichi il cui trasporto sia controllato da lui, dalla compagnia che gli è affiliata, dalla sua filiale o dal suo spedizioniere, in conformità del contratto di vendita delle merci interessate, a meno che egli con scappatoie, sotterfugi o intermediari, non tenti di dirottare il carico in violazione dell'accordo di fedeltà; b) l'accordo di fedeltà deve precisare l'ammontare dell'effettivo risarcimento o dei danni - interessi contrattuali e/o delle penalità. Le compagnie conferenziate possono tuttavia decidere di fissare il risarcimento dei danni in una misura più bassa o rinunziare a pretendere la liquidazione dei danni. In nessun caso, i danni liquidati a termini del contratto da pagarsi da parte del caricatore supereranno il tasso di nolo fissato per quel particolare tipo di spedizione, calcolato in base al tasso previsto nel contratto; c) il caricatore ha il diritto di riacquisire pienamente il suo stato di fedeltà fatto salvo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla Conferenza e specificate nell'accordo di fedeltà; d) l'accordo di fedeltà dovrà contenere: (i) la lista delle merci comprese eventualmente anche le rinfuse caricate senza marca o numero, le quali sono espressamente escluse dagli accordi di fedeltà; (ii) la definizione delle condizioni in base alle quali le merci diverse da quelle indicate al precedente numero (i) sono considerate escluse dal campo di applicazione dell'accordo di fedeltà; (iii) il metodo di risoluzione delle controversie che si riferiscono all'applicazione degli accordi di fedeltà; (iv) una disposizione che preveda la possibilità di porre termine all'accordo di fedeltà a richiesta di un caricatore o di una Conferenza, senza alcuna penalizzazione, alla scadenza di un termine di preavviso prestabilito da darsi per iscritto;e (v) le condizioni per la concessione di deroghe. 4) In caso di controversia tra una Conferenza e una organizzazione di caricatori e/o di caricatori sulla forma e sul contenuto di un progetto di accordo di fedeltà, ciascuna delle due parti può' far risolvere la controversia in conformità delle procedure appropriate stabilite in questo Codice.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-7