Art. 50 · Denuncia.
Convenzione

Art. 50

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Denuncia.

In vigore dal 16 mar 1989
1 - La presente Convenzione può' essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti Contraenti in qualsiasi momento dopo che sia scaduto il periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale essa è entrata in vigore. 2 - La denuncia sarà effettuata mediante notifica al depositario per iscritto, e avrà effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del depositario o della scadenza di un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-50