Art. 46 · C. Meccanismo istituzionale
Convenzione

Art. 46

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C. Meccanismo istituzionale

In vigore dal 16 mar 1989
1 - Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e tenendo conto dei punti di vista espressi dalle parti contraenti, nominerà un Segretario eventualmente assistito da personale supplementare nella misura necessaria per l'esercizio delle funzioni elencate nel paragrafo seguente. I servizi amministrativi di cui il Segretario ed i suoi collaboratori abbiano bisogno saranno forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra 2 - Il Segretario svolgerà le seguenti funzioni, consultando ove sia il caso, le Parti Contraenti. a) aggiornare la lista dei Conciliatori del Ruolo Internazionale dei Conciliatori e informare regolarmente le Parti Contraenti della composizione del detto Ruolo; b) fornire i nomi e gli indirizzi dei Conciliatori su richiesta delle parti interessate; c) ricevere e tenere copia delle richieste di conciliazione, delle risposte, delle raccomandazioni, delle accettazioni o dei rifiuti e delle loro motivazioni; d) fornire, a richiesta, e a loro spese, le copie delle raccomandazioni e delle motivazioni addotte per il loro rifiuto alle organizzazioni dei caricatori, alle Conferenze ed ai Governi, salve le disposizioni di cui all'; e) rendere disponibile informazioni di natura non riservata su casi conclusi di conciliazione, e senza indicazione delle parti interessate, ai fini della preparazione del materiale per la Conferenza di revisione di cui all'; f) tutte le altre funzioni attribuite al Segretario dagli par., lett. c) e 30 par. e.
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