Art. 44
Convenzione

Art. 44

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In vigore dal 16 mar 1989
1 - La mancata comparizione o la mancata presentazione di conclusione di una parte in qualsiasi stadio del procedimento non sarà intesa come riconoscimento delle pretese dell'altra. In tale caso, l'altra parte può, a sua scelta, chiedere ai Consiliatori di concludere il procedimento o di risolvere le questioni ad essi presentate e formulare una raccomandazione in conformità delle norme previste nel presente Codice. 2 - Prima di chiudere i procedimenti, i Conciliatori concederanno alla parte che non si è presentata o che non ha concluso un periodo di grazia non superiore ai 10 giorni, a meno che essi abbiano accertato che la parte non intende comparire o concludere. 3 - La mancata osservanza dei termini procedurali previsti nel presente Codice o stabilito dai Conciliatori, ed in particolare dei termini relativi alla presentazione di dichiarazioni e di informazioni sarà considerata mancanza di conclusioni. 4 - Nel caso di un procedimento concluso a causa della mancata comparizione o di mancata conclusione di una delle Parti, i Conciliatori redigeranno un processo verbale nel quale constateranno la predetta mancanza.
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