Art. 40
Convenzione

Art. 40

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In vigore dal 16 mar 1989
1 - Ove una raccomandazione sia stata accettata da tutte le Parti, essa con le sue motivazioni può' essere resa pubblica con il consenso di tutte le Parti. 2 - Ove una raccomandazione sia stata respinta da una o più Parti, ma accettata dalle altre Parti: a) la Parte o le Parti che la respingono dovranno rendere pubbliche le ragioni del loro rifiuto dato a norma dell' par. 3) e possono nello stesso tempo rendere pubblica la raccomandazione e le sue motivazioni; b) la Parte che ha accettato la raccomandazione può rendere pubblico il testo e le motivazioni e può' anche rendere pubbliche le ragioni del rifiuto di qualsiasi altra Parte, a meno che quest'altra Parte abbia già reso pubblico il suo rifiuto e le sue motivazioni ai termini della precedente lettera a. 3 - Quando una raccomandazione non è stata accettata da nessuna delle Parti, può' essere resa pubblica insieme con i motivi, da ciascuna di esse, come può' essere reso pubblico il suo rifiuto, insieme con i motivi addotti.
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