Art. 39
Convenzione

Art. 39

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In vigore dal 16 mar 1989
1 - Ciascuna delle Parti contraenti dovrà riconoscere una raccomandazione come vincolante fra le Parti che l'hanno accettata e, tranne che nei casi previsti dai par. 2) e 3) del presente articolo, dovrà fare eseguire, su richiesta di una delle Parti, tutte le obbligazioni stabilite nella raccomandazione come se si trattasse di sentenza definitiva di un Tribunale di quella Parte contraente. 2 - Il Tribunale o altra Autorità competente del Paese in cui, a richiesta di una delle Parti considerate nel par. 1) del presente articolo, sono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di una raccomandazione può' negarli solo se abbia accertato che: 1) una delle Parti che ha accettato la raccomandazione era, secondo la legge ad essa applicabile, legalmente incapace al momento dell'accettazione; b) la raccomandazione sia stata ottenuta con frode o coercizione; c) la raccomandazione sia contraria all'ordine pubblico del Paese in cui viene chiesta l'esecuzione; d) la composizione del collegio dei Conciliatori, o la procedura della conciliazione, non sono in accordo con le norme del presente Codice. 3 - Una qualsiasi parte della raccomandazione non sarà resa esecutiva e riconosciuta valida se il Tribunale o ogni altra autorità competente accerti che tale parte ricada in uno dei casi di cui ai commi del precedente part. 2) e possa essere separata dal resto della raccomandazione. Se tale parte non può' essere separata, tutta intera la raccomandazione non sarà nè resa esecutiva nè riconosciuta valida.
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