Art. 38
Convenzione

Art. 38

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In vigore dal 16 mar 1989
1 - Una raccomandazione costituisce la decisione finale di una controversia per le le Parti che l'accettano fatti salvi i limiti entro i quali essa non è riconosciuta e messa in vigore a norma dell'. 2 - Il termine "Raccomandazione" comprende l'interpretazione, la chiarificazione o la revisione della raccomandazione fatta dai Conciliatori prima dell'accettazione della raccomandazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-38