Art. 29
Convenzione

Art. 29

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In vigore dal 16 mar 1989
1 - Nella conciliazione obbligatoria internazionale, il procedimento si terrà nel luogo concordato all'unanimità delle parti o, in difetto di unanimità, nel luogo scelto dai conciliatori. 2 - Nel fissare il luogo della procedura di conciliazione, le parti e i conciliatori terranno conto, tra l'altro, dei Paesi che sono strettamente interessati alla controversia, avendo riguardo al Paese della compagnia di navigazione interessata e, specialmente quando la controversia è riferita al carico, al Paese da dove proviene il carico.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-29