Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 16 mar 1989
B - Conciliazione obbligatoria internazionale Nella conciliazione obbligatoria internazionale le autorità competenti di una parte contraente potranno, a loro richiesta, partecipare alle procedure di conciliazione a sostegno di una parte che ne abbia la nazionalità o che abbia una controversia riguardante il commercio estero della detta parte contraente. Le Autorità competenti possono anche partecipare a detta procedura di conciliazione in qualità di osservatori.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-28