Convenzione›Parte seconda
Art. 23
53 / 57In vigore dal 16 mar 1989
1) - Le norme del presente articolo si applicheranno ogni qualvolta si abbia una controversia sull'applicazione e sulla esecuzione delle disposizioni del presente Codice fra le seguenti parti:
a) una Conferenza e una compagnia di navigazione;
b) Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza;
c) una Conferenza o una Compagnia di navigazione conferenziata e una organizzazione di caricatori o rappresentanza di caricatori o singoli caricatori;
d) due o più Conferenze.
Ai fini del presente capitolo, s'intendono per 'Partì quelle originarie della controversia nonché i "terzi" che si inseriscano nella procedura ai sensi dell'art.34, comma a).
2) Le controversie tra compagnie di navigazione della stessa nazionalità nonché quelle tra organizazzioni appartenenti allo stesso Paese saranno risolte nel conteso della giurisdizione nazionale di quel Paese, a meno che ciò non crei seri ostacoli all'osservanza delle norme del presente Codice.
3) Le parti in contrasto cercheranno anzitutto un accordo amichevole mediante scambi di vedute o diretti negoziati con l'intenzione di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
4 - le controversie tra le parti citate nel par. 1) del presente articolo relative a:
a) rifiuto di ammissione di una compagnia di navigazione nazionale in una Conferenza che serve il traffico internazionale del Paese di quella compagnia di navigazione;
b) rifiuto di ammissione di una Compagnia di un Paese terzo a una Conferenza;
c) incompatibilità di un accordo di Conferenza con il presente Codice;
d) esplusione da una Conferenza;
e) aumento di nolo;
f) soprannoli;
g) variazione nei tassi di nolo o imposizione di un fattore di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi;
h) partecipazione al traffico;
i) forma e contenuto di nuovi accordi di fedeltà che non siano state risolte attraverso scambi di vedute o negoziati diretti fra le parti, sono a richiesta di una delle parti deferite alla conciliazione internazionale obbligatoria secondo le norme stabilite nel presente capitolo.
Storico versioni
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