Art. 22 · Contenuto degli accordi conferenziali, di partecipazione al traffico di fedeltà.
Convenzione

Art. 22

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Contenuto degli accordi conferenziali, di partecipazione al traffico di fedeltà.

In vigore dal 16 mar 1989
- Contenuto degli accordi conferenziali, di partecipazione al traffico di fedeltà. Gli accordi conferenziali, gli accordi di partecipazione al traffico e di fedeltà devono essere conformi alle norme pertinenti del presente Codice e posssono comprendere ogni altra norma eventualmente convenuta, che non sia incompatibile con il presente Codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-22