Convenzione
Art. 21
18 / 57Rappresentanze.
In vigore dal 16 mar 1989
- Rappresentanze.
Le Conferenze stabiliscono rappresentanze locali in tutti i paesi serviti eccettuati quelli dove esistano ragioni pratiche per una rappresentanza su base regionale. I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti saranno prontamente disponibili e questi rappresentanti assicureranno che i rispettivi punti di vista dei caricatori e delle Conferenze siano fatti rapidamente conoscere a ciascuno al fine di raggiungere pronte decisioni. Quando la Conferenza lo considera conveniente, fornirà una adeguata delega di poteri decisionali ai suoi rappresentanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-21