Art. 19 · Adeguatezza dei servizi.
Convenzione

Art. 19

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Adeguatezza dei servizi.

In vigore dal 16 mar 1989
- Adeguatezza dei servizi. 1) Le Conferenze dovrebbero adottare le misure necessarie ed appropriate affinché le compagnie loro associate assicurino un servizio regolare, adeguato ed efficiente con la frequenza richiesta sulle rotte che esse servono e organizzano tali servizi in modo tale da evitare, per quanto possibile, partenze troppo ravvicinate o troppo distanziate. Le Conferenze dovranno anche prendere in considerazione qualsiasi misura speciale che sia necessaria per organizzare i servizi in modo da far fronte a variazioni stagionali di traffico. 2) Le Conferenze e le altre parti indicate in questo Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, incluse le autorità competenti se queste lo desiderano, dovrebbero tenere sotto controllo la domanda di stiva, l'adeguatezza e la adattabilità dei servizi e, in particolare, la possibilità razionalizzarli e di accrescerne l'efficienza, e assicurare una stretta collaborazione tra di loro a tale riguardo. I benefici che manifestamente derivino dalla razionalizazzione dei servizi dovranno riflettersi adeguatamente sul livello dei tassi di nolo. 3) Nei porti che sono serviti dalle Conferenze soltanto a condizione che il carico raggiunga una consistenza minima determinata, detto "minimo di carico" dovrà essere specificato nelle tariffe. I caricatori dovrebbero dare un preavviso adeguato circa la disponibilità di tale carico.
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