Convenzione
Art. 16
13 / 57Sopprannoli.
In vigore dal 16 mar 1989
Sopprannoli.
1) I soprannoli imposti da una Conferenza per coprire aumenti di costi o perdite di introiti improvvisi o straordinari saranno considerati temporanei. Essi saranno ridotti in concomitanza con il miglioramento della situazione e delle circostanze che ne imposero l'adozione e saranno soppressi, fermo restando il paragrafo 6) del presente articolo, non appena la situazione o le circostanze che ne imposero l'azione saranno cessate. Questo dovrà essere indicato al momento della loro imposizione, insieme, per quanto possibile, con la descrizione del mutamento della situazione o delle circostanze che comporteranno l'aumento, la riduzione o la soppressione del soprannolo.
2) I soprannoli per merci dirette o provenienti da un porto determinato saranno considerati temporanei e analogamente saranno aumentati ridotti o soppressi, fermo restando il par. 6) del presente articolo, quando la situazione in quel porto sarà cambiata.
3) Prima che venga imposto un soprannolo sia di carattere generale sia riferito ad uno specifico porto, dovrebbe essere dato preavviso e dovrebbe procedersi a richiesta, a consultazioni, a termine delle procedure del presente Codice, fra la Conferenza interessata e le altre parti direttamente gravate dal soprannolo e aventi titolo, secondo il presente Codice, a partecipare a tali Consultazioni, salvo si tratti di circostanze eccezionali che giustifichino l'immediata imposizione del soprannolo. Nei casi nei quali è stato imposto un soprannolo senza previe consultazioni, queste saranno successivamente tenute non appena possibile, e la Conferenza, prima che queste si svolgono dovrà fornire i dati che secondo la propria opinione giustificano l'imposizione del soprannolo.
4) A meno che le parti non concordino diversamente entro 15 giorni dalla ricezione del preavviso, di cui al par. 3) del presente articolo, se non vi è accordo sulla questione del soprannolo tra le parti interessate di cui al detto articolo, troveranno applicazione le norme specifiche previste nel presente Codice per la risoluzione della controversia. A meno che le parti contraenti non convengano diversamente, il soprannolo può' tuttavia essere applicato in attesa della soluzione della controversia, se questa rimane ancora insoluta allo spirare di un periodo di 30 giorni dalla ricezione del preavviso di cui sopra.
5) Nel caso di un soprannolo imposto, in circostanze eccezionali, senza la preventiva consultazione prevista al par. 3) del presente articolo, o se nessun accordo è raggiunto attraverso successive consultazioni, si applicheranno le norme per le risoluzioni delle controversie nel presente Codice.
6) Le perdite sostenute dalle compagnie di navigazione associate a seguito di ritardi derivanti da consultazioni e/o altre procedure destinate a risolvere controversie per l'imposizione dei soprannoli a termini del presente Codice, in relazione alla data alla quale il soprannolo avrebbe dovuto essere imposto secondo il preavviso dato a norma del par. 3) del presente articolo, possono essere compensati con un prolungamento equivalente della durata dell'applicazione del soprannolo prima della sua soppressione. Inversamente, per un soprannolo imposto dalla Conferenza e successivamente giudicato di comune accordo ingiustificato o eccessivo in seguito alle consultazioni o alle altre procedure prescritte nel presente Codice, le somme riscosse o la parte in eccesso come sopra determinata, sono restituite, su richiesta, alle parti interessate, entro un periodo di 30 giorni da tale richiesta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Storico versioni
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