Art. 14 · Aumenti generali dei tassi di nolo.
Convenzione

Art. 14

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Aumenti generali dei tassi di nolo.

In vigore dal 16 mar 1989
- Aumenti generali dei tassi di nolo. 1) Ogni Conferenza dà alle organizzazioni dei caricatori, o ai rappresentanti dei caricatori,e/o ai caricatori stessi e, quando vi sia tenuta, alle autorità competenti dei paesi serviti dalla Conferenza un preavviso non inferiore ai 150 giorni ovvero di durata conforme agli accordi o alle consuetudini regionali, dell'intenzione di applicare un aumento generale dei tassi di nolo, indicandone l'entità e le ragioni a sostegno del proposto aumento. 2) A richiesta di una qualsiasi delle parti indicate a tal fine dal presente Codice, da farsi dopo un periodo di tempo convenuto dopo ricezione del preavviso, saranno iniziate consultazioni a termini delle norme pertinenti del presente Codice, entro un termine stabilito che non superi i 30 giorni o entro altro termine fissato in precedenza dalle parti interessate Le consultazioni avranno per oggetto i motivi e l'ammontare dell'aumento previsto, nonché la sua decorrenza. 3) Al fine di accelerare le consultazioni una Conferenza può' o, se richiesta da una qualsiasi delle parti indicate in questo Codice, come aventi titolo a partecipare alle consultazioni sugli aumenti generali dei tassi di nolo, deve sottoporre alle parti quando possibile con ragionevole anticipo rispetto alle consultazioni, un rapporto redatto da un esperto contabile indipendentemente che comprenda, ove le parti l'accettino come uno degli elementi base della consultazione, una analisi complessiva dei dati relativi ai costi e i ricavi che a giudizio della Conferenza giustifichino l'aumento dei tassi di nolo. 4) In caso di accordo l'aumento dei tassi di nolo andrà in vigore dalla data indicata nel preavviso fatto a termini del paragrafo 1) del presente articolo, oppure ad una data successiva convenuta dalle parti interessate. 5) Se nessun accordo è raggiunto entro 30 giorni dal preavviso a termini del par. 1) del presente articolo, nel rispetto delle procedure previste da questo codice, la questione sarà sottoposta immediatamente a conciliazione obbligatoria internazionale a norma del cap. VI. La raccomandazione dei conciliatori, se accettata dalle parti interessate, sarà vincolante per esse e dovrà essere eseguita a norma del par. 9) del presente articolo con effetto dalla data indicata dalla raccomandazione dei conciliatori. 6) Un documento generale dei tassi di nolo può' essere applicato dalla conferenza in pendenza della raccomandazione dei conciliatori con il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 9) del presente articolo. Nel fare le loro raccomandazioni, i conciliatori dovrebbero prendere in considerazione l'entità dell'aumento summenzionato fatto dalla Conferenza e il periodo per il quale esso è rimasto in vigore. Nel caso che la Conferenza respinga la raccomandazione dei conciliatori, i caricatori e/o le organizzazioni dei caricatori dopo un preavviso appropriato avranno il diritto di considerarsi non vincolati dagli accordi, o da altro contatto con quella conferenza che impedisce loro l'utilizzazione di servizi di linea non conferenziati. Quando esiste un accordo di fedeltà i caricatori e/o le organizzazioni dei caricatori dovranno dare notifica entro un periodo di 30 giorni che essi non si considerano più vincolati da tali accordi. La notifica avrà vigore dalla data in essa indicata entro un periodo, da determinarsi dagli accordi di fedelta, non inferiore a 30 giorni e non superiore ai 90 giorni. 7) Un ristorno differito dovuto ad un caricatore ed accantonato dalla Conferenza non può' essere trattenuto o incamerato dalla Conferenza in seguito alla decisione presa dal caricatore in applicazione del par. 6) del presente articolo. 8) Se il traffico di un paese servito dalle compagnie di navigazione associate su una rotta particolare consiste prevalentemente in una o poche merci di base, ogni aumento dei tassi di nolo per una o più di tali merci sarà considerato come un aumento generale dei tassi di nolo, e renderà applicabile le disposizioni pertinenti del presente Codice. 9) Le Conferenze dovrebbero prevedere che ogni aumento generale dei tassi di nolo divenuto valido a termini del presente Codice è applicabile per un periodo prestabilito di durata minima, tenendo in ogni caso conto delle norme riguardanti i soprannoli e gli aggiustamenti dei tassi conseguenti a fluttuazioni dei tassi di cambio. La durata di applicazione di un aumento generale dei tassi è specifica materia da considerare nel corso delle consultazioni condotte a termine del par. 2) del presente articolo, ma, salvo che non sia diversamente stabilito tra le parti interessate durante le consultazioni, il periodo minimo di tempo fra la data alla quale un aumento generale dei tassi di nolo diventa effettivo e la data di preavviso per il seguente aumento generale, indicata a termini del par. 1) del presente articolo, non dovrà essere inferiore a 10 mesi.
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