Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.
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