Art. 9 · Adozione del testo.
ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 9

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Adozione del testo.

In vigore dal 16 mar 1989
Adozione del testo. 1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati e di tutte le Organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, di tutte le organizzazioni partecipanti alla sua elaborazione, tranne che nei casi previsti al paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato ad una conferenza internazionale avviene in conformità alla procedura concordata tra i partecipanti a detta Conferenza. Qualora tuttavia, questi ultimi non giungano ad un accordo in merito a detta procedura, l'adozione del testo ha luogo mediante un voto a maggioranza dei due terzi dei partecipanti presenti e votanti a meno che essi non decidano, con uguale maggioranza, di applicare una regola diversa.
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