Art. 85 · Entrata in vigore
ConvenzioneParte VIII

Art. 85

88 / 89

Entrata in vigore

In vigore dal 16 mar 1989
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del 35°› strumento di ratifica o di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia. 2. Per ciascuno di detti Stati, e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo che la condizione enunciata al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato o della Namibia del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione internazionale che depositi uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più distante delle due date seguenti: il trentesimo giorni dopo detto deposito, o la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-85