Convenzione›Parte VIII
Art. 85
88 / 89Entrata in vigore
In vigore dal 16 mar 1989
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del 35° strumento di ratifica o di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia.
2. Per ciascuno di detti Stati, e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo che la condizione enunciata al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato o della Namibia del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Per ciascuna organizzazione internazionale che depositi uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più distante delle due date seguenti: il trentesimo giorni dopo detto deposito, o la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità al paragrafo 1.
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