Art. 83 · Ratifica o atto di conferma formale
ConvenzioneParte VIII

Art. 83

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Ratifica o atto di conferma formale

In vigore dal 16 mar 1989
Ratifica o atto di conferma formale La presente Convenzione sara sottoposta a ratifica da parte degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad atti di conferma formale da parte delle organizzazioni internazionali. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91#art-c-83